PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le cittadine italiane possono partecipare, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento del Corpo militare della Croce rossa italiana.

Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, sentiti il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Ministro per i diritti e le pari opportunità, un decreto legislativo per disciplinare il reclutamento del personale femminile nel Corpo militare della Croce rossa italiana, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garantire la realizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso al Corpo militare della Croce rossa italiana;

          b) prevedere che le cittadine italiane che possono partecipare al concorso possiedano i seguenti requisiti:

              1) cittadinanza italiana;

              2) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta anni;

              3) godimento dei diritti civili e politici;

              4) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

              5) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di pro- cedimenti

 

Pag. 4

disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per idoneità psico-fisica;

              6) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno o quadriennale;

              7) esito negativo agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

              8) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          c) applicare al personale militare femminile che è arruolato nel Corpo militare della Croce rossa italiana la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità, tenendo conto dello status del personale del medesimo Corpo militare;

          d) prevedere le modifiche necessarie al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui al presente articolo.

      2. Il Governo trasmette alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle stesse, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 3.

      1. I posti annualmente messi a concorso per il reclutamento delle cittadine italiane nel Corpo militare della Croce

 

Pag. 5

rossa italiana ai sensi dell'articolo 1, sono determinati sulla base di una programmazione quinquennale predisposta dal medesimo Corpo militare, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro per i diritti e le pari opportunità.